ci vuol costanza ad invecchiare senza maturità

O, in alternativa, ci vuole la legislazione del nostro Paese.
Una considerazione spicciola (ed altamente opinabile, ovviamente) dopo aver letto la riflessione di oggi di Gramellini, il Buongiorno intitolato Palp Fiction con cui commenta la motivazione della sentenza di primo grado che ha assolto il 65enne ex direttore dell’Agenzia delle entrate (si risparmino le battute sui doppi sensi) di Palermo, denunciato da due colleghe per molestie sul luogo di lavoro (a questo link la notizia).
Non stiamo neanche a discutere sulla deprecabilità e criminalità umana del comportamento del suddetto, talmente ovvie da renderlo indifendibile. Delle motivazioni della sentenza di assoluzione non mi preoccupa tanto la loro opinabilità («il comportamento del capufficio imputato era oggettivamente dettato da un immaturo e inopportuno atteggiamento di scherzo, frammisto ad una larvata forma di prevaricazione» fa indubbiamente pensare, essere immaturi a 65 anni potrebbe non essere specchio così avulso dalla realtà), il loro prestare il fianco alle critiche – vedi quella di Gramellini – o il fatto che il giudice estensore della sentenza fosse donna. Ciò che mi dà maggiormente da pensare – e che rimanda a una più ampia riflessione su come a livello collettivo, e non individuale, trattiamo la violenza di genere – è il fatto che il nostro codice penale, per ora, non preveda specificamente il reato di “molestia sessuale”. O la violenza è manifesta (articolo 609bis) ed è chiaro il fine di «concupiscenza e soddisfacimento dell’impulso sessuale» (come recita la sentenza), o è reiterata e con intenzione di nuocere e si tratta di stalking, o il reato andrebbe derubricato a mera molestia, secondo quanto previsto dall’articolo 610. Io lo so che redpoz mi redarguirà per questo post («a ognuno il suo mestiere!», ricordandomi che, in Italia, se non c’è dolo non c’è reato, né sarebbe corretto parlare la responsabilità oggettiva) ma a lui, e a chi di competenza, rimetto semplicemente la domanda: se la mia considerazione non è così campata per aria (e non è detto che non lo sia), sarebbe così complicato, a livello legislativo, ascrivere il comportamento (la cosiddettà immaturità) del suddetto 65enne, e di tanti altri come lui, a reato? In altre parole: rendere dolosa la molestia sessuale, intesa anche come semplice palpeggiata – intenzionale, fatta “per scherzo” o “per distrazione” che sia – specialmente se eseguita, sul luogo di lavoro, da un uomo che riveste anche la carica di capo?

2016-01-15 09.23.24

[postilla semi-seria: il rischio è che, di questo passo, si userà il rapporto tra anulare ed indice dell’imputato per dimostrare se abbia subito un eccessivo carico di testosterone durante lo sviluppo prenatale – come dimostra un noto (?) studio pubblicato sulla rivista PNAS qualche tempo fa – che ne giustifichi le ludiche pulsioni in età matura]

34 thoughts on “ci vuol costanza ad invecchiare senza maturità

  1. ma maturo o meno io ne ho abbastanza… di queste scuse, (sentenze) al limite del grottesco. Se un 65enne ha atteggiamenti immaturi che ledono la dignità altrui, gli si spiega che deve crescere. Fosse un pupo gli si farebbe una ramanzina, è un adulto, lo si condanna. A cosa poi non sta a me deciderlo. Troppo facile nascondersi dietro lo scherzo, la burla, la goliardata.

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  2. È una fortuna che la nostra giurisprudenza non si fondi sui precedenti. Ma è anche un peccato: ci pensate a essere assolti per aver assestato un calcio nel deretano a un tizio del genere, con la scusante dell’atto d’immaturità?

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      • Non me ne intendo, ma credo che da noi i precedenti non facciano legge, a parte le sentenze della Cassazione che forniscono un orientamento volto ad assicurare una coerenza nel diritto. Ma non sono vincolanti, un giudice può anche ignorare il precedente.

        Ma, metto le mani avanti.

        Però tornando alla mia battuta se fosse un precedente si potrebbe assestare un calcione al “signore” in questione, invocando il diritto all’immaturità!

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        • sì, scusa, non l’avevo sottolineata ma avevo molto sogghignato, pensando al “diritto all’immaturità”. 🙂
          quel che dici sulle sentenze credo sia giustissimo, non fanno legge ma fanno, appunto, precedente, che era quello che (maldestramente) intendevo sottolineare anch’io

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  3. molto interessante: soprattutto la riflessione sulla mancanza nel nostro codice del reato di molestia sessuale.

    il che rende certamente ben comprensibile l’assoluzione dell’immaturo 65enne dall’accusa di violenza sessuale.

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    • è interessante la riflessione di redpoz sul fatto che il reato, di per sé, non mancherebbe in quanto già incluso come estensione del 609bis, onnicomprensivo. leggendolo da profano, rimango dell’idea che si sarebbe potuto fare di meglio, che l’asticella sia troppo alta – ma penso anche che un’eventuale riflessione al riguardo, a livello istituzionale, sia benal di là da venire (che poi, io mi lamento, ma scopro che c’è chi sta messo peggio: http://www.nigrizia.it/notizia/sudafrica-polemiche-su-borse-di-studio-a-ragazze-illibate-interviene-il-ministro/flash-news)

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      • ho letto il commento di redpoz che citi, ma non lo trovo affatto persuasivo (purtroppo mi capita sempre piu’ spesso con lui).

        lui afferma che “dire che non esiste in Italia il reato di “molestie sessuali” è fuorviante, perché il reato di violenza ex art. 609bis ricopre una serie di atti veramente ampia (ogni intrusione nella sfera erogena altrui, interpretata peraltro abbastanza latamente)”.

        abituato a verificare, trovo che l’art. 609bis dice:

        LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare → Titolo XII – Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 bis) → Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale → Sezione II – Dei delitti contro la libertà personaleArticolo

        609 bis Violenza sessuale
        1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
        2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
        1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
        2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
        Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

        il commento del Brocardi definisce gli atti sessuali come “atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti”.

        ok, ma in questo modo l’attenzione e` concentrata su chi agisce, non su chi subisce.

        evidentemente il fulcro della norma sta nel concetto di atto sessuale ed altrettanto evidentemente una palpatina arrogante e assieme scherzosa, che non nasce neppure da un vero desiderio sessuale, non si configura come un atto sessuale, ma semmai come una semplice molestia sessuale, cioe` una intrusione nella intimita` fisica altrui, ma neppure dettata dal desiderio…

        che cos’altro poteva fare la giudice del caso concreto, con questa norma, se non evitare il rinvio a giudizio?

        il fatto grave e` che questa formulazione e` stata introdotta solamente nel 1996, SOSTITUENDO norme precedenti “incentrate sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale)” (il linguaggio un poco grottesco e’ sempre del Brocardi).

        evidentemente neppure la norma precedente superava il problema che il legislatore italiano considera punibile una invasione della sfera sessuale altrui solamente se espressione di un desiderio sessuale, ma non punisce lo stesso comportamento se dettato da altre motivazioni, tra le quali puo` rientrare a pieno diritto anche l’immmaturita`, altrimenti detta stupidita`.

        riflesso della colpevolizzazione cattolica del desiderio sessuale? 😉

        ma se non si entra in questo dibattito, come avevi cominciato a fare tu, prima dello stop piuttosto fragile di redpoz, a mio parere ogni lamentela sulla sentenza e` puro ed inutile folklore.

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        • sì, anch’io avevo visto le note in calce sul sito, anche se – giustamente – delle note interpretative non necessariamente devono essere tenute in conto in fase di giudizio. io non dico nulla a redpoz dal punto di vista della lettura giuridica della sentenza (ubi maior, è assolutamente competente in merito), ma sollevo proprio il dubbio rispetto al senso della legge in toto, a quel concentrare l’attenzione, appunto, sull’agito più che sul subìto.

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  4. scusate se non mi lego a questa schiera… morrò pecora nera
    Ora capire se la pecora nera è quella che sta “nello sbagliato” (non intendo il negroni) oppure se è l’anticonformità ad una conformità che porta davvero allo sfascio dove tutto è permesso.

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  5. Avevo pronto un lungo ed articolato commento al post nel quale cercavo di illustrare alcune cose che -secondo me- non funzionano.
    Purtroppo l’ho scelleratamente perso e, come sempre accade, ricostruirlo non è agevole.

    Rimando allora a questo post per una fondamentale distinzione fra dolo e colpa penale che -da quanto intuisco dagli stralci di sentenza- regge parte della discussione: https://discutibili.com/2015/09/17/nella-mente-del-reo-pillole-di-giustizia/
    E provo a tenere fermi alcuni punti, premesso che la sentenza mi pare assai discutibile e -da quel poco che ho letto- non mi sentirei di condividerla. Premesso altresì che accertare la “mens rea” (dolo/colpa) è opera ardua…

    1) l’uomo non è stato assolto per “immaturità” ma perché -se ho ben compreso- secondo i giudici manca il dolo. E non poteva essere condannato per colpa (imprudenza, negligenza, imperizia) perché non esiste la violenza sessuale colposa (potrebbe?): i delitti colposi devono essere espressamente previsti.
    Peraltro, le argomentazioni dei giudici sono tanto radicali da far quasi pensare ad un’ipotesi di vizi di mente (artt. 85, 88 c.p.);
    Ricostruzione -ripeto- discutibile e che lascia me per primo perplesso, ma nessuno di noi conosce “le carte”;

    2) mi pare che le ricostruzioni dei commentatori (certo spinte dalla sentenza stessa) si incentrino fin troppo sulla (assenza di) “concupiscenza” dell’imputato, fuorviando così il ragionamento: per la violenza sessuale non serve che il dolo includa la volontà di soddisfare una qualche “concupiscenza” (dolo specifico), ma solo la coscienza di imporre ad altri “atti sessuali” non voluti (la “palpatina” sarebbe quindi sufficiente- anche se non vi si prova piacere); -ecco il motivo per cui mi viene da pensare che i giudici si siano orientati addirittura su un vizio di mente-;

    3) dire che non esiste in Italia il reato di “molestie sessuali” è fuorviante, perché il reato di violenza ex art. 609bis ricopre una serie di atti veramente ampia (ogni intrusione nella sfera erogena altrui, interpretata peraltro abbastanza latamente);

    4) “rendere dolosa”, a mio modesto parere, non è altro che una forma un pò più educata ed elegante per disporre una responsabilità oggettiva, incostituzionale nel nostro ordinamento.

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    • grazie, è il commento che aspettavo per alimentare il dibattito 🙂 (un po’ chiamato, per la verità 😛 ). dunque, vado per punti:
      sul punto 1, trovo proprio quell’incongruenza rispetto al “colposo” di cui paralvamo ieri su wa. ancorché mi sembri ragionevole l’ipotesi del vizio di mente, io credo che il concetto di “violenza sessuale colposa”, se così preferisci chiamarla rispetto a “ingenua molestia sessuale da parte di un ottuso 65enne”, dovrebbe esistere, altrimenti continuiamo a ricadere nell’eterno vizio di forma della nostra giurisdizione per cui si riconosce la colpa (e l’offesa a chi subisce) ma non il colpevole. per me questo è, in certi contesti, contraddittorio (“il reato c’è stato, l’ha compiuto lui ma non è colpevole”).
      il punto 2. ho capito, e mi sta bene, però, fammi capire una cosa: se delimiti il concetto di atto sessuale alle zone erogene, per definizione restringi il campo. questo non sarebbe sufficiente per definire un’azione colposa?
      3. rimango dubbioso. violenza e molestia sono due concetti diversi, non necessariamente uno incluso nell’altro. passami il paragone: uno stato di ubriachezza può essere molesto ma non necessariamente sfociare in violenza.
      il 4 è il punto che a me risulta più ostico da comprendere, ma già ieri mi dicevi di questo aspetto dell’incostituzionalità della responsabilità oggettiva. certo non mi sono chiari i pesi e le misure per cui in determinate condizioni si applica e in altre no, ma forse questo è argomento di un altro post…

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    • mah, di base on sono così pessimista sulla giustizia ordinaria, certo molti episodi hanno fatto (e fanno) discutere. di una cosa sono abbastanza convinto: si sta affievolendo “l’effetto B”, ovvero quello che ha portato gran parte della popolazione a difendere a spada tratta magistratura e sistema giudiziario pur di dare contro all’ex presdelcons, nonostante l’atavica insofferenza nei confronti della giustizia italiana.

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      • Si, sono d’accordo. Il popolo “pecorone” e riverente forse sta aprendo gli occhi a partire dalle piccole realtà. Ricordo quando il medico del paese, il sindaco, il farmacista, ricevevano quasi gli inchini dalla “gente comune” fuori dalla messa…
        Ho sentito tante vole mia nonna dire: saluta eh!! E’ il farmacista! E’ il dottore!!
        Ora forse si manifestano gli effetti contrari ovvero un clima di sfiducia soprattutto nei confronti della classe medica.. A ragion veduta direi. Per molti, troppi anni, in troppi, troppissimi hanno usato il camice come oggetto di potere. La gente ne ha piene le palle..
        Della magistratura poi…. mammamia , potremmo ovviamente parlarne fino a consumare tutti i GB disponibili di WP.
        Buon sabato

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  6. Probabilmente mi tiro addosso l’ira delle “femministe” (sempre se ancora esiste il termine) ma mi domando una cosa: come ha fatto l’uomo ad arrivare a “sfiorare la zona vaginale”?
    No … perché essendo notoriamente una zona piuttosto protetta e molto lontano dall’essere a “portata di mani”. bisogna arrivarci eh!
    Preciso – semmai fosse necessario – che non sto prendendo le parti di nessuno, ci mancherebbe. Lungi da me.
    Perplessi saluti e buon fine settimana a tutti.

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    • su questo, ovviamente, non entro nel merito né penso sia possibile farlo se non conoscendo carte processuali e testimonianze; non escludo per altro che alcuni particolari possano essere stati riportati in maniera (volutamente?) non accurata dai media (solo una cosiderazione in generale, non necessariamente riferita al fatto in questione: la molestia, la violenza, la paura possono immobilizzare, irretire, impedire reazioni, soprattutto se si ha percezione – conscia o inconscia – di essere parte fragile nella relazione di status)

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      • Si, potrebbe essere. Magari anche la paura di un licenziamento se la persona fosse influente.. Chissà. Non sappiamo, appunto.
        Mi spiace un po’ sapere/immaginare di donne che subiscono ancora “attenzioni non richieste”. Del resto il fenomeno in ambienti di lavoro ma anche ahimè famigliari di subire soprusi e botte e violenze – fisiche o verbali- è un fatto di attualità notevole che fa riflettere o dovrebbe far riflettere. Anche quella specie di famigliare sindrome di stoccolma è molto diffusa. Ci sono donne – e ovviamente anche uomini – che pare non siano capaci di stare senza qualcuno che le/li maltratti… De gustibus …

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        • eh beh, con questo commento apri assolutamente una voragine… meriterebbe un post, anzi, altro che post, a sè. non sono entrato nel merito in questo caso perché son partito dall’assunto che è stato diffuso a livello mediatico, ovvero: sono stati riconosciuti i fatti accaduti. ma, ripeto, apri una voragine, con la riflessione.

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  7. Si, me lo immagino. Ci sono piaghe nelle famiglie e nelle coppie e nel cuore di uomini e donne che sono dolorosi vissuti, incapacità di volersi bene, di provare ed esigere rispetto per sè. Per molti la solitudine è più pesante dei soprusi. C’è da riflettere. Vero.
    “Donne che corrono coi lupi” di Clarissa Pinkola Estes potrebbe essere una luce nella notte per molte donne e anche per molti uomini. Oltretutto una lettura interessante per tutti,a prescindere dai propri personali problemi.
    Probabilmente avrebbe aiutato anche le signore protagoniste del tuo post fermo restando, ovviamente, che non si conoscono fatti, moventi ecc ecc
    Un saluto, buon pomeriggio se pure uggioso.

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  8. Pingback: Il Pensablog #1 – Pensieri strani…eri

  9. Non ho le competenze giuridiche per commentare il fatto, però mi è venuta una considerazione sbilenca… che non c’entra niente… Se uno a 65 anni è dichiarato immaturo allora hanno ragione a posticipare l’età della pensione… Vorrai mica mandare in pensione uno immaturo come un quattrodicenne pieno di ormoni e brufoli? Oddio… forse ho dato un’idea al governo…

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